Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.
Puoi regolare tutto le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.
OGGETTI SMARRITI
OGGETTI SMARRITI – DENUNCIA E RINVENIMENTO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Art. 927 (Cose ritrovate)
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento (647 c.p. : https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-ii/art647.html). - Art. 928 (Pubblicazione del ritrovamento)
Il sindaco rende noto la consegna per mezzo di pubblicazione nell’albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta. - Art. 929 (Acquisto di proprietà della cosa ritrovata)
Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse. - Art. 930 (Premio dovuto al ritrovatore)
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire (5,17€), il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
Ove è indicato “Il Sindaco” , si intenda “il dirigente-Responsabile del competente Servizio” ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali)
A CHI RIVOLGERSI?
al COMANDO di POLIZIA LOCALE ( https://www.comune.esanatoglia.mc.it/org-uffici/polizia-locale/?v= )
Ricezione degli oggetti ritrovati:
Il Comando di Polizia Locale :
- identifica la persona che ne fa la consegna;
- riceve in deposito gli oggetti ritrovati
- annota le circostanze del ritrovamento mediante apposito verbale e ne rilascia copia al ritrovatore, in segno di ricevuta.
Il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate nel territorio comunale è delegato al Comando di Polizia Locale, che si attiva per ricercarne il proprietario.
Ogni oggetto ritrovato viene consegnato al Comando Polizia Locale, che redige apposito verbale di deposito riportante i dati del ritrovatore, la descrizione dell’oggetto stesso, nonché le circostanze del ritrovamento.
Il Comando Polizia Locale tiene un registro informatico numerato, nel quale vengono annotati gli estremi del verbale e tutte le successive operazioni relative all’oggetto ritrovato.
L’ufficio verifica sempre il contenuto dell’oggetto depositato, procedendo, ove occorra, anche all’apertura di eventuali contenitori (borse, valigie, …) chiusi a chiave. Tale operazione, obbligatoria per evitare il deposito presso l’ufficio di sostanze pericolose o nocive, viene annotata sul verbale di deposito.
Non viene redatto alcun verbale per oggetti minuti di modico o di nessun valore (quali chiavi, sciarpe, libri, penne, pettini, agendine, ecc.), eventualmente consegnati alla Polizia Locale. Questi oggetti vengono trattenuti presso il Comando per 12 mesi dalla data del ritrovamento e vengono consegnati senza formalità a chi provi di esserne il proprietario. Trascorso questo periodo senza che qualcuno si sia presentato per reclamarli, vengono conferiti negli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.
Custodia degli oggetti ritrovati
L’Ufficio non risponde di eventuali irregolarità o danni eventualmente verificatisi prima del ricevimento degli oggetti stessi.
Gli oggetti ritrovati vengono catalogati e custoditi di norma presso il Comando Polizia Locale ( in cassaforte : denaro od oggetti di apparente valore, bancomat ecc .)
Biciclette, ciclomotori ed altri oggetti ingombranti sono depositati presso il magazzino-Isola Ecologica comunale sito in Loc. Campocuiano;
Qualora l’oggetto ritrovato sia deperibile, l’ufficio provvede alla sua distruzione , della quale viene redatto apposito verbale. Quando possibile, la distruzione deve avvenire non prima di 48 ore dal ritrovamento, sempre che non risulti necessario eliminare prima l’oggetto stesso, per motivi di igiene.
Oggetti non deperibili che presentino un evidente stato di degrado possono essere distrutti dopo 48 ore dal ritrovamento, per motivi igienico-sanitari. Della distruzione viene redatto apposito verbale.
Notizia del ritrovamento:
Il ritrovamento di oggetti smarriti viene reso noto mediante idoneo avviso scritto sull’Albo Pretorio Online del Comune , pubblicato per 15 gg. consecutivi dalla data di redazione dell’apposito verbale.
Restituzione della cosa al proprietario:
La Polizia Locale provvede ad effettuare le indagini del caso in modo tale da ricercare il proprietario delle “cose” smarrite. Una volta identificato il proprietario , l’Ufficio stabilisce un contatto con la persona e, se necessario spedisce al suo indirizzo di residenza invito scritto a ritirare il bene smarrito.
Se la natura e le dimensioni degli oggetti lo consentono (come documenti personali, ecc.), gli stessi possono essere spediti al Comando di Polizia competente per il territorio di residenza dell’interessato, con invito a procedere alla restituzione.
Gli oggetti ritrovati verranno restituiti a colui che, entro un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione, dichiari e provi di esserne il legittimo proprietario.
Restituzione della cosa al ritrovatore:
Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione all’albo pretorio, senza che si sia presentato il proprietario, la cosa depositata appartiene a chi l’ ha ritrovata.
La cosa deve quindi essere restituita al ritrovatore, personalmente od a persona dallo stesso espressamente incaricata, munita di delega con firma autenticata e ricevuta rilasciata al momento del deposito dell’oggetto ritrovato.
Premio dovuto al ritrovatore:
Il proprietario deve pagare al ritrovatore, se questi lo richiede, il premio stabilito dall’art. 930 del C.C., con l’esclusione di ogni ingerenza o mediazione da parte del personale del Comune addetto al Servizio.
Acquisto di proprietà della cosa ritrovata
Trascorso un anno dall’ultimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, senza che il proprietario si sia presentato a richiedere la restituzione dell’oggetto, quest’ultimo sarà messo a disposizione del ritrovatore. La Polizia Locale informa per iscritto il ritrovatore in merito alla disponibilità del bene ritrovato.
Qualora il ritrovatore non si presenti per il ritiro dell’oggetto entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di cui sopra, il Comune acquisisce la proprietà del bene ritrovato.
Beni acquisiti in proprietà dal Comune
I beni ritrovati che non vengano restituiti al proprietario o consegnati al ritrovatore dopo che siano state espletate tutte le operazioni precedentemente descritte, sono acquisiti in proprietà del Comune dove era stato ritrovato l’oggetto, che ne dispone nei modi di legge. Gli oggetti di scarso o nullo valore commerciale vengono distrutti e smaltiti in discarica entro 30 gg dal termine di cui sopra; dell’operazione se ne da atto con apposito verbale .
DENUNCIA DI SMARRIMENTO
La denuncia di smarrimento può essere effettuata recandosi personalmente presso il Comando di una qualsiasi Forza di Polizia ( Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri) o anche via WEB mediante uno dei seguenti link:
https://extranet.carabinieri.it/DenunciaWeb/
In lingua tedesca per la sola provincia di Bolzano (servizio “Web Anzeige“);
www.denunceviaweb.poliziadistato.it.
Allegati
Informazioni
Unità organizzativa responsabile della fase istruttoria | Polizia Locale Telefono: +39 0 737 889 132 Fax: +39 0 737 889 327 Indirizzo: P.zza Leopardi, 1 E-mail: polizialocale@comune.esanatoglia.mc.it |
Responsabile del procedimento | Luca Bonfili Telefono: +39 0 737 889 132 Fax: +39 0 737 889 327 E-mail: polizialocale@comune.esanatoglia.mc.it PEC: comune.esanatoglia.polizialocale@emarche.it |
Chi contattare | Polizia Locale |