imu 2022 – saldo da versare entro il 16 dicembre 2022

Dettagli della notizia

Istruzioni e modalità di versamento IMU 2022.

Data:

29 Novembre 2022

Tempo di lettura:

Descrizione

IMU 2022 – SCADENZE E PAGAMENTO

SALDO DA VERSARE ENTRO IL 16 DICEMBRE 2022

 

La Legge di bilancio 2020, con decorrenza dal 01/01/2020, ha riorganizzato la tassazione comunale sugli immobili.

Il legislatore, con l’abrogazione della IUC (Imposta Unica Comunale), ha riformulato la disciplina IMU in un unico testo normativo (contenuto nell’art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27.12.2019 n. 160) mantenendo valide le norme relative alla componente TARI (Tassa sui rifiuti) ma abolendo la TASI (Tributo per i servizi indivisibili).

 

Si ricorda che entro il 16 dicembre 2022 deve essere effettuato il versamento a saldo IMU dovuta per l’anno 2022.

Sono escluse dal pagamento le abitazioni principali e le pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

 

PRINCIPALI NOVITA’ DEL 2022

 

ABITAZIONE PRINCIPALE: La recente sentenza nr. 209/2022 pronunciata dalla Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». Pertanto, nel caso in cui i membri del nucleo familiare, uniti nel matrimonio o costituiti in una unione civile, abbiano stabilito la residenza in immobili diversi – siti nello stesso Comune oppure in Comuni diversi – l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetta per entrambi gli immobili purché siano rispettati contemporaneamente, da parte del possessore, i requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale. In caso contrario l’IMU sarà comunque dovuta.

 

RIDUZIONE IMU PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO: Limitatamente all'anno 2022, l’art. 1, comma 743, della Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), dispone la riduzione dell’imposta municipale propria (IMU) al 37,5%. L’agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia (ciò significa che, mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%).

ESENZIONE IMU "BENI MERCE”: L’art. 1, comma 751, della L. 160/20219 – (Legge di Bilancio 2020) dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

ESENZIONE IMMOBILI CAT. CATASTALE “D3”: L’art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020 dispone per il 2022, così come già avvenuto per il saldo 2020 e per l’intera annualità 2021, l’esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

 

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

 

L’IMU deve essere versata in due rate.

La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.

La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento.

È anche possibile versare, entro il 16 giugno 2022, l’intero importo in un’unica soluzione.

 

Il calcolo dell’imposta IMU per la RATA DI SALDO dovrà essere effettuato con le seguenti aliquote approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 10 del 13-04-2022:

 

Riferimento NormativoTipologiaAliquota
COMMA 748

 

 

COMMA 749

Abitazione principale e relative pertinenze ed immobili equiparati all’abitazione principale.

 

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze

Esclusi dall’IMU

 

 

0,35 per cento

(3,5 per mille)

detrazione€ 200,00

COMMA 749Aliquote per abitazioni IACP - ERP0,95 per cento

(9,5 per mille)

detrazione€ 200,00

COMMA 750Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale ex art 9, comma 3 bis, D.L. 557/1993azzerata
COMMA 751

 

Aliquota per fabbricati costruiti e destinati all’impresa costruttrice alla vendita ex art. 1 comma 751 L. 160/2019azzerata
COMMA 752

 

Terreni agricoli

 

Esenzione in quanto il territorio di Esanatoglia è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell’elenco di cui alla Circolare n. 9/1993

 

COMMA 753

 

Aliquota per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

 

1,06 per cento

(10,60 per mille)

(7,6 per mille quota riservata allo Stato)

 

COMMA 754

 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati

 

1,06 per cento

(10,60 per mille)

 

COMMA 747

 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune

 

1,06 per cento

(10,60 per mille)

(riduzione del 50 per cento della base imponibile)

 

COMMA 760

 

Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431

 

1,06 per cento

(10,60 per mille)

(aliquota ridotta al 75 per cento= 0,795 per cento)

 

 

Il versamento del tributo dovrà essere eseguito tramite modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

 

DESCRIZIONECODICE TRIBUTO
COMUNESTATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze3912-
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale3913-
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale

D – STATO*

-3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale

D - INCREMENTO COMUNE*

3930-
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili3916-
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati3918-
IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita3939-

 

Il codice Ente da utilizzare per il Comune di ESANATOGLIA è: D429

Il versamento non si effettua se l’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno è inferiore ad € 12,00.

*Si precisa che gli importi relativi agli immobili appartenenti al gruppo catastale D devono essere suddivisi calcolando l’aliquota del 7,6 per mille a favore dello Stato (cod. 3925) e la restante parte di aliquota (3,0 per mille) al Comune (cod. 3930).

 

ESENZIONI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016

 

La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 456, Legge n. 234/2021) ha disposto la proroga al 31 dicembre 2022, dell’esenzione dall’applicazione dell’IMU per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016) purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. I suddetti immobili saranno esenti IMU fino alla definitiva ricostruzione o agilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

 

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Associato Entrate Tributarie presso la sede dell’Unione Montana Potenza Esino Musone di San Severino Marche ai seguenti contatti:

 

Servizio Associato Gestione Entrate Tributarie

Unione Montana Potenza Esino Musone

SEDEORARIOTEL e FAXE-MAIL PEC
Viale Mazzini, 29

S. Severino Marche

Lunedì: 10 – 13

Giovedì: 10-13 |15-17

Tel:0733/637245 int.8

Fax:0733/634411

tributi@umpotenzaesino.ittributi@pec.umpotenzaesino.it

Ultimo aggiornamento: 10/01/2024, 16:37

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

Vuoi aggiungere altri dettagli?

Inserire massimo 200 caratteri