emergenza covid-19 – ordinanza del ministero della salute – ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

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Ordinanza del Ministero della Salute Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionaleDi seguito le misure stabilite nell'ordinanza:

  • è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
  • non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  • sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consiunarsi al di fuori dei locali;
  • restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
Leggi l'ordinanza.

Data:

21 Marzo 2020

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Descrizione

Ordinanza del Ministero della Salute

Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

Di seguito le misure stabilite nell'ordinanza:

  • è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
  • non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  • sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consiunarsi al di fuori dei locali;
  • restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

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Ultimo aggiornamento: 21/03/2020, 10:51

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